Art. 3.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. Il nuovo termine stabilito per il diritto di elettorato attivo dall'articolo 25,

 

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secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica direttamente a decorrere dal primo rinnovo di organi elettivi dei comuni e della provincia autonoma di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      2. Le disposizioni degli articoli 30, terzo comma, 36, terzo comma, e 48-ter, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, relative alla diversa presenza dei gruppi linguistici nelle cariche degli organi della regione e delle province autonome, si applicano a decorrere dal rinnovo delle medesime cariche, da effettuare in occasione della prima scadenza ordinaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. Le cause di incompatibilità stabilite dagli articoli 30, quarto comma, e 36, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, non si applicano nella legislatura regionale e provinciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.